Potranno essere presentate fino al 31 luglio le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal Decreto Sostegni bis.
A poter presentare la domanda sono anche gli invalidi civili, anche se percepiscono trattamenti di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, ma bisogna fare attenzione ai redditi, visto che tra i requisiti richiesti vi è l’ISEE del nucleo familiare.
La domanda, da presentare esclusivamente on line, potrà essere trasmessa all’Inps dal 1° al 31 luglio, direttamente sul sito dell’Inps (autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica) oppure avvalendosi del servizio di Caf e Patronati, tra cui il Patronato Lifc.
Le mensilità che saranno riconosciute saranno riconducibili ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 e si tratterà di ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza, rispetto alle quote già riconosciute con i decreti precedenti.
Per accedere al beneficio, il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia anche del solo richiedente il beneficio;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro;
- patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 con un valore del inferiore a 10.000 euro, elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
- per chi risiede in locazione, reddito familiare determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio; questa è incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso. Comunque, l’importo spettante non cambia.
Nel Messaggio Inps n.2406/2021, in cui vengono fornite tutte le indicazioni sulla presentazione delle domande, sono presenti alcuni utili esempi di calcolo che vi invitiamo a visionare.
Ricordiamo infine che queste ulteriori quote di Rem non sono compatibili con i riconoscimenti già erogati quali:
- le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport), nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
- le indennità ai lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (di cui all’art.42 del D.L.73/21), anche riconosciute ai componenti il nucleo familiare del richiedente;
- i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Ricordiamo infine che tutte le eventuali incompatibilità del REM vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di REM.