Già l’articolo 30 della Legge 118/1971 prevedeva l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con invalidità superiore ai due terzi che «appartengono a famiglie di disagiata condizione economica». Quindi una doppia condizione: di invalidità e di condizione economica.
Tuttavia, il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, all’articolo 8, prevede l’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari agli «studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento» senza porre la condizione della situazione economica disagiata.
Lo stesso articolo consente agli atenei di prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari anche per gli studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento, ferme restando altre condizioni.
A volte non fanno pagare neanche la tassa regionale ma dipende dal singolo ateneo che regolamenta con proprio atto le ulteriori agevolazioni.
Va ricordato che, oltre alle disposizioni previste dal Decreto citato, rimangono in vigore le prescrizioni dell’articolo 30 della Legge 118/1971 che concedono esenzioni anche ad altre categorie di persone disabili e di figli di persone disabili.